Assegno di divorzio e tenore di vita

Assegno divorzile e tenore di vita
Cass. Civ. 26 gennaio 2018  n. 2042

La Legge. n. 898/1970  (intitolata: Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), all’epoca, conteneva l’originaria disciplina, caratterizzata dalla netta preminenza del marito nel governo della famiglia, cui corrispondevano due status (complesso di diritti e doveri) totalmente differenti per il marito e la moglie.

Nell’originaria legge di divorzio, su un piano comunque di totale parità, si precisava che il Tribunale disponeva un assegno periodico, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, a favore di un coniuge, in proporzione alle sostanze e ai redditi dell’altro; nella determinazione, il Giudice teneva conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi.

Fu la riforma generale del diritto di famiglia del 1975 ad introdurre il profilo dell’inadeguatezza dei mezzi nel regime di separazione. Per la quantificazione dell’assegno vengono in considerazione ulteriori profili: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione dei patrimoni personali dei coniugi stessi comune, e di quello comune. Il reddito di entrambi e la durata del matrimonio.

Con le note sentenze delle Sezioni Unite n. 11490 e 11492 del 1990, si ricollegò la quantificazione dell’assegno al mantenimento del tenore di vita assunto durante la convivenza matrimoniale (anche se la lettera della norma non vi faceva riferimento alcuno e la ratio palese di essa poneva, come si diceva, una netta distinzione tra le condizioni economiche e sociali dei coniugi e l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l’assegno). 

Il nuovo indirizzo è stato segnato dalla Cass. Civ., Sez. 1 civile 10 maggio 2017, n. 11504, che propone un criterio differente ed assai più consono alla lettera e alla ratio dell’art. 5, comma 6, che nella prima fase sull’an non prevede – conviene ribadirlo – nessuna comparazione delle condizioni economiche dei coniugi e non fa riferimento alcuno al tenore di vita pregresso, orientando l’indagine alla sola situazione del coniuge richiedente, senza alcun riferimento, in questa fase, a quella dell’altro coniuge. E’ appena il caso di precisare, a tal proposito, che la predetta espressione (tenore di vita) si rinviene nello stesso art. 5, comma 9 disposizione palesemente processuale, ove si precisa che i coniugi, all’udienza presidenziale, presentano le dichiarazioni dei redditi ed altra documentazione sul loro patrimonio; in caso di contestazione, potranno essere effettuate indagini sui redditi. sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita di ciascun coniuge. Dunque il tenore di vita non è quello comune, ma quello di ciascun coniuge e viene in considerazione al momento dell’assunzione dei provvedimenti provvisori, quando la documentazione, contestata, appaia infedele, e ciò dia luogo ad indagini al riguardo. La sentenza n. 11504 del 2017, confermata dal successivo orientamento, indica dunque un diverso parametro assai più rispettoso, come si diceva, della lettera e della ratio dell’articolo 5: l’indipendenza o l’autosufficienza del soggetto (più condivisibile il termine di autosufficienza che riguarda esclusivamente il soggetto richiedente, mentre l’indipendenza (da chi, da che cosa-) potrebbe ancora una volta richiamare la comparazione con l’ex coniuge obbligato).

E la sentenza piu’ volte indicata, n. 11504, individua l’autosufficienza economica in alcuni specifici parametri, cui dovrebbe richiamarsi la giurisprudenza di merito, che avrà il compito di adeguarli alla concreta fattispecie dedotta: il possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza; le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale; la stabile disponibilità di una casa di abitazione, salvo ovviamente altri elementi che potranno rilevare nelle singole fattispecie. Come si vede, le variabili sono molte numerose per un adeguamento il più possibile efficace alla situazione concreta. In tal senso, si potrebbe fin d’ora escludere pericolosi automatismi (ad es. multipli della pensione sociale o simili) che renderebbero autosufficienza o non autosufficienza identiche sempre a se stesse ed uguali per tutti.

Il coniuge richiedente l’assegno non può riguardarsi come una entità astratta, ma deve considerarsi come singola persona nella sua specifica individualità