DIPLOMATI MAGISTRALI
La storia infinita… continua

By Avv. Francesco Leone
In linea generale ed a caldo, si può dire che è stata – nuovamente – persa un’occasione per risolvere il noto quanto vecchio problema dei diplomati magistrali ante 2001/2002.
E dire che le premesse del nuovo governo erano buone: si era partiti con una moratoria di 120 gg. per coloro che avevano partecipato alla Plenaria.
Nel 2013 e poi nel 2015, il Consiglio di Stato, con le sent. n. 3813 dell’11 settembre 2013 e n. 1973 del 16 aprile 2015, ha riconosciuto il valore abilitante del titolo magistrale ante A.S. 2001/2002.
“Questo Collegio ritiene, peraltro, che sussista l’attualità dell’interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall’intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest’ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria” (Consiglio di Stato Sez. VI 16.05.2015 n. 1973)
Detto D.P.R. 25.03.2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.05.2014.
Invece, il D.M. n. 235/2014 (Aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento) è stato pubblicato in data 01.04.2014.
Quindi, è evidente, confrontando le date suriportate, che i diplomati magistrali non potevano essere a conoscenza del fatto che il loro titolo consentisse l’ingresso in III fascia GAE.
Già questo semplice ragionamento evidenzia la profonda ingiustizia.
Il MIUR afferma che i diplomati potevano ugualmente presentare prima la domanda e, poi, ricorrere se erano convinti del valore abilitante del titolo stesso.
Che, poi, è come dire: presenta una domanda per ogni bando o concorso, acnhe se non hai titolo, prima o poi ti andrà bene.
Ebbene, era sufficiente che, con il Decreto Dignità, il Governo prevedesse la possibilità di riaprire i termini per la presentazione delle domande per le GAE 2014/2017 (prorogate fino all’A.S. 2019/2020).
Viene, invece, previsto un concorso straordinario, che servirà a coprire quel 50% dei posti rimasti, dopo la chiamata dei vincitori del concorso indetto ex art. 1 comma 114 Legge n. 107/2015.
Quindi, un docente diplomato, con oltre due anni di servizio (requisito prescritto per partecipare al concorso straordinario) e dopo aver superato un concorso pubblico, nell’assegnazione del ruolo si vedrà scavalcato da altro docente, il quale ha solo 180 gg. di insegnamento (requisito previsto per partecipare al concorso 2016).
Quale è la ratio di tale decisione?
Ovviamente, non tutti i vincitori del concorso straordinario riceveranno il ruolo, ma continueranno ad essere chiamati per supplenze od a tempo determinato, con nessun diritto di adeguamento della retribuzione rispetto agli anni di servizio prestati.
E che dire del servizio prestato nelle scuole paritarie? O del servizio prestato in parte su sostegno ed in parte su posto comune? Saranno valutati?
Si è risolto il problema dei dipomati magistrali? NO… si è ancora garantito loro un futuro precario ed al minimo salariale…
Molti scrivono che la categioria dei diplomati magistrali è stata creata dai ricorsi: in verità, la detta categoria è stata creata e voluta dal MIUR. Tutti hanno la legittima aspettativa che, se una sentenza del massimo organo della Giustizia Amministrativa riconosce il valore abilitante di un titolo, acquisito ben prima della chiusura delle Graduatorie, quella decisione valga ed abbia effetto per tutti coloro che si trovano nella medesima posizione.
Si chiama parità!

