SCUOLA PARITARIA

SCUOLA PARITARIA

 Riconoscimento degli anni prestati presso la scuola paritaria ai fini della ricostruzione della carriera e della mobilità

Avv. Francesco Leone

L’art. 485 D.lgs. n. 297/1994 detta, in termini generali, le regole in tema di ricostruzione della carriera e, in ispecie, di valutazione ai fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo prestato dagli insegnanti a mezzo di contratti di lavoro a termine.

1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”

La categoria della scuola paritaria è stata introdotta dalla Legge n. 62/2000, che ha stabilito (al comma 7 dell’art. 1) che, dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, le varie tipologie di scuole non statali previste dall’ordinamento allora vigente (autorizzate, legalmente riconosciute, parificate, pareggiate…) sarebbero state ricondotte a due: scuole paritarie e scuole non paritarie.

E’ evidente che il legislatore del 1994 ha utilizzato la terminologia in uso in quell’epoca e che, certamente, non poteva fare riferimento alle scuole paritarie, che sono state introdotte solo 6 anni dopo.

Quindi, perchè non riconoscere gli anni prestati nella scuola paritaria come anni valutabili ai fini della ricostruzione della carriera?

Si tratta di una palese violazione del principio costituzionale di parità di trattamento!

Del resto, il serivizio presso la scuola paritaria presenta le stesse caratteristiche e gli stessi requisiti di quello prestato presso la scuola pubblica.

La giurisprudenza recente sta accogliendo il principio del pari trattamento tra scuola pubblica e scuola paritaria (da ultimo Trib Rovigo Sez. Lav. n. 71/2018).

Nel modo della Scuola, stranamente, ogni richiesta tesa ad una maggiore o migliore considerazione del mondo dei lavoratori porta sempre strascichi giudiziali e resistenze da parte del datore di lavoro, il quale, se fosse un privato, non farebbe che tutelare un proprio interesse/diritto privato, ma che, essendo invece pubblico, non si comprende se stia perseguendo effettivamente o efficacemente l’utilitas publica.