
Si tratta di una norma poco applicata, benchè nota.
L’art. 5 comma 2 del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 811 prevede che: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché’ sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché’ il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Se la riduzione del numero di alunni per classe è uno strumento per il miglioramento della qualità didattica (art. 1, comma 84, L. n. 107/2015), in presenza di un alunno disabile la riduzione degli alunni da strumento diventa obbligo di legge e imperativo costituzionale.
Una classe numerosa, al contrario, sarebbe di ostacolo all’integrazione ed allo sviluppo e favorirebbe dunque un aggravamento della disabilità.
Lo ha di recente ribadito il TAR VENETO (Sez. I, Sentenza del 09 dicembre 2021), accogliendo il ricorso proposto da un genitore, che richiedeva il rispetto del limite di 20 alunni in presenza di un disabile.
Di seguito il testo della sentenza: TAR Veneto Sez. I 9 dicembre 2021
Avv. Francesco Leone